L'avvocato che assiste i coniugi in sede di separazione consensuale non può assumere la difesa di uno dei due coniugi successivamente. - Cass. sez. unite, 10 gennaio 2006, n. 134
- Deontologia -
L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i
coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
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