Il tenore di vita può essere legittimamente desunto dalla potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio. - Cass. sez. I, 8 agosto 2003, n. 11965
- Tenore di vita -
Condizioni, per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del
coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono, da un lato, la non titolarità, da parte di
quest'ultimo, di adeguati redditi propri - cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere
un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio dall'altro, la disparità economica
tra le parti. Deriva, da quanto precede, pertanto, che ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei
redditi del soggetto che chiede l'assegno il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità
economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità
delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Una volta accertato il diritto
all'assegno, infine, il giudice, per determinare il quantum deve tenere conto anche, degli elementi
fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito
dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
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