Il tenore di vita può essere legittimamente desunto dalla potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio. - Cass. sez. I, 15 ottobre 2003, n. 15383

Mercoledì, 15 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Tenore di vita -
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e razionalmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio: ai fini di tale accertamento correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.

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