Il tenore di vita può essere legittimamente desunto dalla potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio. - Cass. sez. I, 15 ottobre 2003, n. 15383
- Tenore di vita -
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato
verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il
mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva
legittimamente e razionalmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio: ai fini di
tale accertamento correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità
economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità
patrimoniali.
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