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La prescrizione dell'assegno di mantenimento decorre dalle singole scadenze e non dalla sentenza che lo prevede. - Cass. sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975

- Prescrizione -
Il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, in quanto avente ad oggetto più prestazioni periodiche, distinte ed autonome, si prescrive non a decorrere da un unico termine costituito dalla sentenza che ha pronunciato sul diritto stesso, ma dalle scadenze delle singole prestazioni imposte nella pronuncia giudiziale, in relazione alle quali sorge di volta in volta l'interesse del creditore.

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