La prescrizione dell'assegno di mantenimento decorre dalle singole scadenze e non dalla sentenza che lo prevede. - Cass. sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975
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Prescrizione -
Il diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, in quanto avente ad
oggetto più prestazioni periodiche, distinte ed autonome, si prescrive non a decorrere da un unico
termine costituito dalla sentenza che ha pronunciato sul diritto stesso, ma dalle scadenze delle
singole prestazioni imposte nella pronuncia giudiziale, in relazione alle quali sorge di volta in
volta l'interesse del creditore.
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