Ai fini della valutazione sull'entità dell'assegno di mantenimento il giudice deve valutare non solo i redditi delle parti ma anche tutti gli altri elementi suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. - Cass. sez. I, 24 aprile 2007, 9915
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Natura e quantificazione -
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione
dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il
giudice del merito deve accertare quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della
valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita del quale i coniugi avevano goduto durante la
convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente,
accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, detto giudice non può limitarsi a
considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale
prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili
in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni
delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di
uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione
della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia
tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le
disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili),
avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di
redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il
futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta
attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di
separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno
di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra
l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza
con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.
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