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Il giudice di merito ha l'obbligo di valutare il tenore di vita familiare al fine di statuire in ordine all'assegno di mantenimento. - Cass. sez. I, 19 marzo 2009, n. 6698

Giovedì, 19 Marzo 2009
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Natura e quantificazione -
Va cassata, per difetto di motivazione, la sentenza del giudice d'appello che abbia, di fatto, ritenuto congruo l'assegno di mantenimento determinato dal giudice di primo grado a favore della ex moglie, in seguito a separazione allorché non sia stata compiuta la dovuta ricostruzione concreta delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi, e non sia stato effettuato un accertamento in merito al tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio (il quale era tale da permettere al nucleo familiare viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario ad alto livello). Il giudice del merito, infatti, alla fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.

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