Il giudice di merito ha l'obbligo di valutare il tenore di vita familiare al fine di statuire in ordine all'assegno di mantenimento. - Cass. sez. I, 19 marzo 2009, n. 6698
- Natura e quantificazione -
Va cassata, per difetto di motivazione, la
sentenza del giudice d'appello che abbia, di fatto, ritenuto congruo l'assegno di mantenimento
determinato dal giudice di primo grado a favore della ex moglie, in seguito a separazione allorché non
sia stata compiuta la dovuta ricostruzione concreta delle situazioni patrimoniali di entrambi i
coniugi, e non sia stato effettuato un accertamento in merito al tenore di vita dei coniugi durante il
matrimonio (il quale era tale da permettere al nucleo familiare viaggi, collaboratori familiari,
acquisto di vestiario ad alto livello). Il giudice del merito, infatti, alla fine della
quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi
durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente
gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito
negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a
disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
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