Causa di attribuzione dell'assegno è sia l'assenza che l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale. - Cass. sez. I, 16 luglio 2004, n. 13169
- Assegno divorzile (presupposti) -
In tema di attribuzione
dell'assegno di divorzio, di cui all'art. 5 legge 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dall'art. 10
legge 6 marzo 1987, n. 74, l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni
obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della
mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali
da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita
sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento
della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza,
bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli
elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale,
individuale, ambientale, territoriale.
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