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L'assegno divorzile compete al coniuge che non è in grado di mantenere con i propri redditi il tenore di vita goduto all'epoca della cessazione della convivenza matrimoniale. - Cass. sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19446

Giovedì, 6 Ottobre 2005
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno divorzile (presupposti) -
L'assegno divorzile compete – sempre che vi sia disparità attuale tra le posizioni economiche dei coniugi – a quello che versa in una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentirgli, per ragioni obiettive, la conservazione di un tenore di vita analogo a quello che i coniugi avrebbero potuto tenere all'epoca della cessazione della convivenza, in base alla loro posizione economica, e non a quello più morigerato eventualmente tenuto per tolleranza, imposizione o accordo, tenendo anche conto dei miglioramenti reddituali conseguiti dall'obbligato dopo la cessazione della convivenza, sempre se dovuti al normale e prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa svolta durante il matrimonio, tali essendo i miglioramenti relativi all'attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi gli emolumenti per il lavoro straordinario e i premi di presenza e di produttività, con esclusione dei soli miglioramenti connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili, non collegati alle aspettative maturate nel corso del matrimonio.

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