Le condizioni di salute della parte richiedente l'assegno divorzile vanno valutate in connessione con la possibilità di mantenere il tenore di vita pregresso. - Cass. sez. I, 4 maggio 2009, n. 10221
- Assegno divorzile (presupposti) -
Ai fini del
riconoscimento, in sede di divorzio, di un assegno di mantenimento del coniuge la valutazione delle
condizioni di salute dell'istante non può prescindere dal raffronto con il tenore di vita goduto
durante il matrimonio, posto che solo se la condizione fisica ed economica dell'istante sia tale da
consentirle di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto manente matrimonio, pure per i
redditi del marito, il diritto all'assegno non può essere riconosciuto, non risultando invece
sufficiente a negarlo la sola mancanza di un peggioramento dello stato di salute della richiedente.
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