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I criteri di quantificazione dell'assegno di divorzio costituiscono criteri moderatori dell'importo idoneo a consentire all'ex coniuge debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. - Cass. sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863

Venerdì, 25 Giugno 2004
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno divorzile (natura e quantificazione) -
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto, in relazione alla sussistenza o meno in capo al coniuge che ne fa richiesta, di mezzi adeguati a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella seconda fase il giudice è tenuto a procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di tali mezzi, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i quali agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, così da potere, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con simili elementi di quantificazione.

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