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Il tenore di vita cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei redditi è quello potenziale e non quello tollerato. - Cass. sez. I , 16 maggio 2005, n. 10210

- Assegno divorzile (natura e quantificazione) -
In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898, come mod. dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, il tenore di vita goduto durante il matrimonio, cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali, e non già quello tollerato o subito od anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui. Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 l. n. 898, cit., come mod. dall'art. 10 l. n. 74, cit., per la determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva determinato la misura dell'assegno prendendo in ponderata e bilaterale considerazione i criteri di legge, valorizzando quelli della durata del matrimonio, del contributo personale ed economico dato anche dalla moglie alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché della deteriore condizione reddituale e patrimoniale della moglie rispetto a quella del marito; enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante l'omessa considerazione, in un contesto siffatto, del criterio delle "ragioni della decisione", tanto più che la pronuncia di separazione con addebito ad entrambi i coniugi, in assenza di specifiche deduzioni delle parti relative al comportamento dei coniugi successivo alla separazione, rende il criterio medesimo sostanzialmente privo di valore orientativo ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio).

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