Il tenore di vita cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei redditi è quello potenziale e non quello tollerato. - Cass. sez. I , 16 maggio 2005, n. 10210
- Assegno divorzile (natura e quantificazione) -
In tema di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898,
come mod. dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, il tenore di vita goduto durante il matrimonio, cui
rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di
divorzio, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo
dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali, e non già quello tollerato o subito od anche
concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di
disposizione dei redditi personali residui. Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di
divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia
adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di
riferimento indicati dall'art. 5 l. n. 898, cit., come mod. dall'art. 10 l. n. 74, cit., per la
determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle
richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno
(nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva determinato la misura
dell'assegno prendendo in ponderata e bilaterale considerazione i criteri di legge, valorizzando
quelli della durata del matrimonio, del contributo personale ed economico dato anche dalla moglie alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché della deteriore condizione
reddituale e patrimoniale della moglie rispetto a quella del marito; enunciando il principio di cui in
massima, la Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante l'omessa considerazione, in un contesto
siffatto, del criterio delle "ragioni della decisione", tanto più che la pronuncia di separazione con
addebito ad entrambi i coniugi, in assenza di specifiche deduzioni delle parti relative al
comportamento dei coniugi successivo alla separazione, rende il criterio medesimo sostanzialmente
privo di valore orientativo ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio).
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