I criteri di quantificazione indicati nell'art. 5 della legge sul divorzio sono criteri di moderazione e diminuzione dell'assegno. - Cass. sez. I, 7 marzo 2006. n. 4873
- Assegno divorzile (natura e quantificazione) -
Nella disciplina dettata
dall'articolo 5 della legge 898/1970, come modificato dall'articolo 10 della legge 74/1987,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il
giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza
dei mezzi o all'impossibilità, comunque, di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati a un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi
su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, per poi procedere a
una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che
costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno stesso, là dove, in tale seconda fase, il
medesimo giudice deve addivenire alla determinazione dell'emolumento sulla base della valutazione
ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'articolo 5, i quali agiscono come fattori di
moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere
anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per
risultare incompatibile con siffatti elementi di quantificazione.
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