La durata del matrimonio non è di ostacolo al riconoscimento del diritto all'assegno influendo solo sul quantum. - Cass. sez. I, 16 dicembre 2004, n. 23378
- Assegno di separazione -
La durata del matrimonio non rientra tra gli elementi costitutivi
del diritto all'assegno di mantenimento, essendo rilevanti, invece, la non addebitabilità della
separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo di adeguati redditi
propri, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla breve durata del matrimonio
pertanto non può essere riconosciuta una efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento,
nel concorso delle condizioni indicate. Al più, alla durata del matrimonio, da riferire peraltro anche
al periodo della separazione, può essere attribuito rilievo, assieme alle potenzialità economiche
complessive dei coniugi durante il matrimonio, ai fini della determinazione della misura dell'assegno
di mantenimento.
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