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L'assegno di separazione deve consentire la conservazione, sia pure tendenziale, del tenore di vita goduto durante il matrimonio. - Cass. sez. I, 28 aprile 2006, n. 9878

Venerdì, 28 Aprile 2006
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno di separazione -
In tema di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte de coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento coniugale e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, perché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, cosicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156 c.c. con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione dei limiti entro i quali è possibile perseguire il suddetto obiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro.

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