Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento l 'attitudine al lavoro va valutata non in termini ipotetici ed astratti ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore indi - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086
- Assegno di separazione -
Al fine del
riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitatile la
separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di
vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due
coniugi, non a-vendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente
tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. L'attitudine al lavoro
proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile nei
giudizi di separazione ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da
parte del giudice, che deve tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o
capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. L'attitudine al lavoro assume tuttavia
rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di
effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni
concreto fattore individuale ed ambientale.
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