La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito. - Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065
- Azione revocatoria -
La
costituzione del fondo patrimoniale (nella specie mediante conferimento di beni di proprietà comuni di
entrambi i coniugi) integra un atto a titolo gratuito e non di adempimento dell'obbligo giuridico di
mantenere la famiglia e lo stesso, pertanto, in caso di fallimento dei conferenti, è soggetto alla
disciplina di cui all'articolo 64 della legge fallimentare.
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