Rientra nella discrezionalità del giudice di merito disporre indagini tributarie ma ove il giudice non si avvalga di questo potere non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081
- Accertamento -
Anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi
applicabile in via analogica la norma dell'art. 5, comma 9, l. n. 898/70, come modificato dall'art.
10 l. n. 74/87, il quale prevede, in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile,
che in caso di contestazioni il tribunale possa disporre indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi
e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Peraltro,
l'esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad
avvalersene ove ritenga provata compiutamente "aliunde" la situazione economica delle parti, ma ove
non se ne avvalga non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica
delle parti (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, che avevano
respinto la richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria sui beni del marito avanzata dalla
moglie, affermando che la cospicua documentazione allegata agli atti, costituita dalle dichiarazione
dei redditi, fosse del tutto sufficiente per una completa conoscenza della situazione economica dell
'uomo).
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