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L'amministrazione di sostegno è preferibile all'interdizione o all'inabilitazione se offre maggiore tutela all'interessato e non quando vi sia una grado diverso di infermità. - Cass. sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584

- Presupposti -
L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004 n. 6, ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerare anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

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