L'amministrazione di sostegno è preferibile all'interdizione o all'inabilitazione se offre maggiore tutela all'interessato e non quando vi sia una grado diverso di infermità. - Cass. sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584
- Presupposti -
L'amministrazione
di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004 n. 6, ha la
finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai
propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la
capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi ma solo modificati dalla stessa
legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti
istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non
già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi
alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della
relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione
della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di
attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerare anche la gravità e la
durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre
circostanze caratterizzanti la fattispecie.
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