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Il vilipendio delle persone che professano la religione cattolica e di quelle che professano altre religioni non può essere sanzionato in modo diverso (art. 403 c.p.). - Corte cost. 29 aprile 2005, n. 168

Venerdì, 29 Aprile 2005
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia

- Offese alla religione (art. 403 c.p.) -
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 403 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone). L'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) era già stato dichiarato per gli stessi motivi incostituzionale con la sentenza 508 del 20 novembre 2000. Si ravvisano in queste questioni le stesse esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 cost., dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002), che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 Cost., ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

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