Nei procedimenti camerali di attribuzione del cognome l'appello si introduce, come in tutti i procedimenti camerali, con ricorso da depositare nel termine perentorio di cui all'art. 739 c.p.c. - Cass. sez. I, 5 giugno 2009, n. 12983
- Aspetti
processuali -
Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. c.c., tra i quali
rientra quello disciplinato dall'art. 262 c.c., relativo alla domanda di attribuzione del cognome
paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo
grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell
'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il
quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali
proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine
perentorio previsto dall'art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo
deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del
decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, comma 1, c.p.c.,
mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.
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