La pronuncia di addebito presuppone un nesso causale tra la condotta e l'intollerabilità della convivenza. - Cass. sez. I, 27 novembre 2003, n. 18132
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Presupposti -
La violazione, da parte di uno dei coniugi, del dovere di fedeltà - unita
all'assenza di interesse sessuale nei confronti dell'altro coniuge - non legittima di per sé,
automaticamente, la pronuncia di separazione con addebito della stessa al coniuge - infedele, dovendo,
invece, il giudice accertare l'esistenza di un nesso causale tra quella condotta, costituente
violazione dei doveri coniugali, e la rottura dell'armonia coniugale, così rendendo intollerabile la
prosecuzione della convivenza. E' irrilevante, in un tale contesto, al fine di ritenere la
responsabilità del coniuge che è venuto meno ai suoi doveri, che l'altro, nonostante i continui
tradimenti lo continui ad amare e a essergli affezionato.
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