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Ai fini dell'addebito della separazione deve esservi connessione causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza. - Cass. sez. I, 26 maggio 2004, 10273

- Presupposti -
In tema di separazione personale dei coniugi, la sola relazione adulterina, nota e sopportata dall'altro coniuge, non è necessariamente causa di addebito qualora, una volta cessata, sia stata superata dalle parti; analoga considerazione non può invece essere fatta nell'ipotesi di una relazione adulterina, duratura nel tempo, che, se inizialmente sopportata, può essere causa del fallimento del matrimonio a causa del suo protrarsi, posto che nessun coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione che necessariamente incide sul rapporto di fiducia, che deve sussistere all'interno della coppia.

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