Ai fini dell'addebito della separazione deve esservi connessione causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza. - Cass. sez. I, 26 maggio 2004, 10273
- Presupposti -
In tema di separazione personale dei
coniugi, la sola relazione adulterina, nota e sopportata dall'altro coniuge, non è necessariamente
causa di addebito qualora, una volta cessata, sia stata superata dalle parti; analoga considerazione
non può invece essere fatta nell'ipotesi di una relazione adulterina, duratura nel tempo, che, se
inizialmente sopportata, può essere causa del fallimento del matrimonio a causa del suo protrarsi,
posto che nessun coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione che
necessariamente incide sul rapporto di fiducia, che deve sussistere all'interno della coppia.
editor:
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Giovedì, 3 Settembre 2026
Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849 |
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Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione con addebito - Cass. Civ., 26 agosto 2026, n. 24783 |
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Lunedì, 3 Agosto 2026
Violenza e addebito della separazione |
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Venerdì, 31 Luglio 2026
Addebito della separazione e tolleranza |



