In sede di valutazione dell'addebito nella separazione atti di violenza non possono mai trovare giustificazione. - Cass. sez. I, 5 agosto 2004, n. 15101
-
Motivi -
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della pronuncia dell'addebito,
pur se l'indagine del giudice di merito sull'intollerabilità della convivenza, provocata dal
comportamento trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, deve essere condotta sulla base della
valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, sfuggono tuttavia ad
ogni giudizio di comparazione i fatti accertati a carico di un coniuge integranti violazione di norme
di condotta imperative e inderogabili, in alcun modo giustificabili come atti di reazione o ritorsione
rispetto a comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti
fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità
dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità
del partner.
editor:
|
Giovedì, 3 Settembre 2026
Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849 |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione con addebito - Cass. Civ., 26 agosto 2026, n. 24783 |
|
Lunedì, 3 Agosto 2026
Violenza e addebito della separazione |
|
Venerdì, 31 Luglio 2026
Addebito della separazione e tolleranza |



