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La violenza quale causa di invalidità dell'accordo deve essere di tale intensità da incidere sul processo di formazione della volontà. - Cass. sez. I, 6 febbraio 2009, n. 3005

- Violenza -
In materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, la sottoscrizione di una dichiarazione da parte della moglie, predisposta dal marito al fine di perseguire un ingiusto profitto in ordine alla ripartizione delle quote di una porzione immobiliare, non presenta gli estremi della violenza quale causa invalidante l'atto. Il "metus ab intrinseco", derivante dalla paura ispirata da uno stato di fatto oggettivo, non è causa invalidante della dichiarazione, occorrendo invece, a tal fine, che il timore provenga dall'esterno, ad opera di un soggetto che usi violenza o minaccia, sia esso l'altro coniuge o un terzo, e inoltre che la minaccia del male ingiusto e notevole sia tale da incidere sul processo di formazione della volontà.

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