- Cass. sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2751
In caso di accertamento
della paternità naturale o riconoscimento tardivo del figlio naturale la scelta se lasciare il cognome
materno o aggiungere quello paterno è sempre rimessa alla valutazione del tribunale
Quando la
filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre,
aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice prescindendo da qualsiasi meccanismo di
automatica attribuzione del cognome, deve valutare l'esclusivo interesse del minore a una determinata
famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a
quel momento. Ne discende che dovrà ritenersi legittima l'attribuzione al minore del cognome del
padre, in aggiunta a quello della madre, allorché il giudice, per un verso, escluda la configurabilità
di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome, e, per altro
verso, consideri, che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore,
tuttora bambino, non abbia ancora acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti
personali e sociali, una definitiva e formata identità (suscettibile, in ipotesi, di sconsigliare
l'aggiunta del patronimico).
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