- Cass. sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041
La morte nel corso del
giudizio di impugnazione dell'ex coniuge convenuto per la condanna al pagamento dell'assegno divorzile
non determina la cessazione della materia del contendere residuando un interesse dell'attore per il
periodo tra la domanda e la morte del convenuto.
In tema di revisione delle condizioni di
divorzio, quando, nel corso della fase di impugnazione del relativo procedimento, volto
all'accertamento della sussistenza del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, si
verifichi la morte della parte astrattamente tenuta a detta corresponsione, non si determina l'effetto
della cessazione della materia del contendere, atteso che il principio della intrasmissibilità, dal
lato passivo, dell'obbligo corrispondente non trova applicazione, una volta proposta la relativa
domanda giudiziale, per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla data del decesso
dell'ex coniuge, residuando in tal caso l'interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio
in riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all'assegno de quo per il periodo
anzidetto.
editor:
|
Lunedì, 27 Luglio 2026
Assegno divorzile |
|
Lunedì, 8 Giugno 2026
La disoccupazione del figlio maggiorenne non può rimanere a carico del genitore ... |
|
Mercoledì, 13 Maggio 2026
Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio - ... |
|
Giovedì, 26 Marzo 2026
La funzione degli ordini di protezione - Tribunale di Pavia, Sez. III, ... |



