- Cass. sez. I, 14 gennaio 2008, n. 593
Ai fini della
quantificazione dell'assegno divorzile deve essere oggetto di considerazione da parte del giudice il
contributo della moglie alla conduzione della vita familiare
L'accertamento del diritto all
'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a
verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge
istante, o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative
maturate nel corso dal matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una
determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che
costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno; e che, nella seconda fase, il giudice deve
procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e
bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 comma 6 (nel testo modificato dalla legge n. 74
del 1987) - e cioè delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio - i quali criteri, quindi, agiscono come fattori di moderazione e
diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad
azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurata dal matrimonio finisca per risultare
incompatibile con detti elementi di quantificazione.
Con riguardo alla quantificazione dell
'assegno di divorzio, se è vero che deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da
parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti,
contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la determinazione dell
'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti,
resta salva però la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno.
Nella specie,
nella determinazione dell'assegno divorzile la Corte d'appello ha esaminato le rispettive posizioni
economiche delle parti, ma non ha fatto alcun riferimento al dedotto contributo della moglie,
casalinga e madre, alla conduzione familiare durante la ventennale convivenza, né ha manifestato l
'intenzione di considerare comunque prevalente il criterio basato sulle condizioni economiche delle
parti.
Ne consegue che l'influenza del criterio basato sul contributo della moglie alla conduzione
familiare non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale, che avrebbe
dovuto invece effettuarla in base ai principi sopra menzionati.
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