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Come trasferire un immobile in sede di separazione e divorzio. La parola alle Sezioni Unite. Corte di Cassazione, 10 febbraio 2020 n. 3089

Cassazione civile, sez. I, ord. interlocutoria 10 febbraio 2020 n. 3089 – Pres. Giancola, Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una parte della giurisprudenza, sul rilievo che l'obiettivo perseguito dal legislatore con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 sia stato quello di offrire alle parti un'alternativa ai mezzi di tutela giurisdizionale, non meno efficiente di un vero e proprio giudizio ed anzi più appetibile, ha ritenuto che l'attività di controllo affidata agli avvocati e al p.m. fosse sufficiente ad attribuire piena efficacia – anche a fini trascrittivi – all'accordo di separazione in regime di negoziazione assistita.

Un altro orientamento osserva, invece, che la portata generale dell'art. 5 del D.L. 132/2014, confermata dalla sua collocazione e dal suo contenuto, farebbe sì che questo debba trovare applicazione senza eccezioni per materie, anche per la parte in cui richiede, ai fini della trascrizione, l'autenticazione delle sottoscrizioni del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nel successivo art. 6 mancherebbe, infatti, un'espressa deroga al regime individuato come generale ed il potere dell'avvocato di autenticazione della copia dell'accordo dovrebbe intendersi limitato ai soli fini degli ivi menzionati adempimenti anagrafici.

Tenuto conto dell'importanza della questione, della delicatezza della materia e dei difformi orientamenti, gli Ermellini hanno ritenuto necessario auspicare l'intervento delle Sezioni Unite.


Separazione dei coniugi - Trasferimento di immobili – Rif. Leg. L 30 luglio 2010, n. 122; D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. nella L. 10 novembre 2014, n. 162,


editor: Fossati Cesare