L’assegno unico INPS spetta al genitore collocatario per essere utilizzato nell’esclusivo interesse della prole. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16632

Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2026, n. 16632 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 6 del D.Lgs. 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo a quello affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore, senza precludere al giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso, di ripartire l'assegno in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo.

Tale assegno, tuttavia, è definito unico, in quanto finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Pro veritate, se si ha riguardo proprio a tale finalità, è più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell'interesse della prole, trattandosi di quello che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo, nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, finalizzato all’utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse dei figli.

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 6 D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230

Onere di mantenimento dei figli – Assegno unico – Finalità di sostegno alla prole – Genitore collocatario

editor: Fossati Cesare