Conflittualità e affidamento condiviso
Affidamento condiviso se la forte conflittualità tra i genitori può essere superata mediante opportuni percorsi di sostegno. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza del 23 luglio 2026, n. 23982, Consigliere Relatore Dott.ssa Rita Elvia Russo
Affidamento condiviso – conflittualità tra i genitori – percorsi di sostegno – Ostacoli alla frequentazione padre / figli – Assegno unico
Secondo le disposizioni dell'art 337-ter c.c., in tema di affidamento della prole i provvedimenti devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare il miglior interesse del minore, e cioè ad individuare la soluzione che meglio garantisce, nelle concrete circostanze del caso, il suo benessere psicofisico e i suoi diritti, punto di arrivo di un procedimento nel quale si opera un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, anche se appartenenti ad altri soggetti. Tale valutazione si esegue nel rispetto dei parametri imposti dalla compagine normativa nazionale e sovranazionale, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU. Ove si rispettino tali parametri, la valutazione costituisce apprezzamento di fatto che se adeguatamente motivato non è suscettibile di revisione in questa sede.
Pertanto, può essere disposto l’affidamento condiviso dei figli qualora, dopo compiuta istruttoria, il giudice del merito abbia appurato che entrambe le parti avessero contribuito al deterioramento dei rapporti familiari mediante comportamenti reciprocamente conflittuali, ma che tali circostanze, tuttavia, non costituissero un ostacolo purché, con un opportuno percorso di sostegno, si potessero neutralizzare gli effetti negativi di tale conflitto mediante graduale riavvicinamento dei figli al padre.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.
editor: Fossati Cesare
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