Affidamento ai Servizi Sociale, anche sine die

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 27 giugno 2026, n. 22088, Consigliere Relatore Dott.ssa Maura Caprioli

Perpetuatio competentiae – Affidamento ai Servizi Sociali – Interesse del minore – Limiti temporali

Giovedì, 23 Luglio 2026
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/06/2026, n. 22088 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimenti de responsabilitate, il principio della perpetuatio competentiae, in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura, senza che rilevi una successiva.

In tema di affidamento di minori, peraltro, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. In tale prospettiva, qualora il provvedimento abbia una natura transitoria puramente limitativa delle capacità genitoriali, tesa a reintegrare i genitori nel pieno esercizio delle stesse, è irrilevante il fatto che il provvedimento non sia munito di un termine d'efficacia che, nella circostanza, non risulta necessario.

 

 

Rif. Leg. Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.27 c.p.c.; Art. 333 c.c.

editor: Fossati Cesare