Nessun diritto all’assegno sociale in difetto di prova di incapienza del reddito per la mancata erogazione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. Cass. sez. lav. ord, 29 giugno 2026, n. 22289
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
E’ inammissibile il ricorso che appaia in realtà diretto a contestare l'accertamento effettuato dalla Corte di merito, peraltro in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, non avendo la parte documentato e dimostrato, come era suo onere fare nel giudizio di merito, di versare nelle condizioni economiche per accedere alla invocata misura assistenziale, nè risultando ravvisabile, peraltro, alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.
Rif. Leg. Art. 3, sesto comma, Legge 8 agosto 1995, n. 335
Assegno di mantenimento – Assegno sociale – Stato di bisogno – Reddito complessivo – Specificità del ricorso – Diritto alla prova
editor: Fossati Cesare
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