Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per grave difetto di discrezione di giudizio: la convivenza ultra-triennale ostacola il riconoscimento in Italia solo se il vizio canonico corrisponde a incapacità di intendere e di volere - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026 n. 20389

La nota di Federica Marciano di Scala a questa pagina

Lunedì, 22 Giugno 2026
Giurisprudenza | Matrimonio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 giugno 2026 n. 20389 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario ai sensi del can. 1095 n. 2 CJC, la convivenza tra i coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, connotata da stabilità, esteriorità e da una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, integra un limite di ordine pubblico ostativo al riconoscimento dell’efficacia della decisione canonica; tale limite opera, peraltro, solo ove il vizio genetico accertato dal giudice ecclesiastico non corrisponda, in concreto, alla incapacità di intendere e di volere prevista dall’art. 120 c.c., intesa come condizione psico-patologica idonea a escludere la coscienza e la autodeterminazione del soggetto, e sempre che la vicenda non si collochi nei termini in cui il medesimo art. 120 c.c. consente l’azione, con conseguente irrilevanza della mera immaturità, fragilità caratteriale o difetto di assennatezza, nonché dei motivi personali che abbiano indotto alla celebrazione del matrimonio.

La Corte d’appello aveva negato la delibazione valorizzando:
la convivenza ultraventennale; la mancanza, nell’ordinamento italiano, di una nullità corrispondente al vizio accertato in sede canonica; l’assenza di una vera incapacità di intendere e di volere ex art. 120 c.c.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che:
la convivenza triennale è ostativa alla delibazione quando esprima una consapevole accettazione del matrimonio-rapporto; il giudice italiano può e deve verificare se il vizio canonico sia riconducibile a un vizio rilevante nell’ordinamento interno; il grave difetto di discrezione di giudizio non coincide automaticamente con la incapacità di intendere e di volere, che richiede una vera condizione psico-patologica.
 
Delibazione - Matrimonio concordatario - Nullità canonica - Grave difetto di discrezione di giudizio - Ordine pubblico - Convivenza ultra-triennale - Matrimonio-rapporto - Incapacità di intendere e di volere - Laicità dello Stato - Separatezza tra giurisdizione civile ed ecclesiastico – Rif. Leg. art. 120 cod. civ.; art. 797, co. 1 n. 7 c.p.c.; can. 1095 n. 2 CJC; L. 121/1985 e Protocollo addizionale dell’Accordo di Villa Madama.

editor: Cianciolo Valeria