Ribadendo brevemente il criterio di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale canonica, di Federica Marciano di Scala
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La comune opinione ascrive spesso il rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale alla conformazione di una determinata fattispecie, riducendo l’iter logico-giuridico ad un mero semplicismo descrittivo, non tenendo conto, altresì, degli elementi essenziali che compongono il caso concreto e che, talvolta, ostano all’accoglimento della domanda. Spesso, infatti, si usa ritenere che la richiesta di delibazione non possa essere soddisfatta in ragione della pronuncia canonica affermativa di immaturità psico-affettiva, poiché (forse) il motivo in questione è considerato troppo blando da poter aver un peso in foro civile; o, ancora, poichè il matrimonio sia durato un ventennio, come nel caso della recente ordinanza della sez. I Cass., n, 20389 del 17 giugno 2026, in commento. Se ciò in parte è vero, dato che non sempre i criteri seguiti nel diritto matrimoniale sostanziale e processuale canonico sono sovrapponibili a quelli previsti dal Codice Civile[1], bisogna, tuttavia, operare delle differenze. In sostanza, è oramai consolidato il principio generale della non delibabilità della sentenza canonica di un matrimonio con durata ultratriennale, così come è vero che sussiste una preclusione al riconoscimento in parola, qualora il difetto del consenso non abbia tratti di ordine menomativo[2], ma è vero anche che non tutte le molteplici fattispecie naturali siano sussumibili nel perimetro ristretto di un’unica fattispecie astratta[3], godendo di pari trattamento processuale. Talvolta, infatti, pur essendosi protratta per molti anni la convivenza coniugale e pur in presenza di molti elementi che – prima facie – potrebbero apparire quali condizioni sfavorevoli, tuttavia, la delibazione è possibile. Vediamo, brevemente, il perché, partendo dall’ordinanza di cui sopra e depurando la nostra mente da quel nesso di causalità, assolutamente erroneo, tendente a omologare, in modo eccessivamente schematico, le molteplici vicende giudiziarie e le relative questioni psicologiche che, in quanto tali, vanno analizzate nella loro singolarità, irripetibilità e unicità.
Va premesso che, diversamente dal giudizio canonico, indirizzato al compimento di un’indagine sulla fase genetica del consenso che può essere viziato, pur in presenza di una convivenza matrimoniale protrattasi per lungo tempo, non valendo quest’ultimo dato per sanare il vizio della volontà, un ragionamento opposto va fatto sulle le coordinate ermeneutiche da seguire per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica in sede statale. In primo luogo, come noto, l’incapacità canonica (ex can. 1095, nn. 2-3)[4] deve coincidere con quella prevista dall’art. 120 c.c., poiché in assenza di conformità non è ammissile che una pronuncia di invalidità del vincolo ecclesiastico venga recepita, anche nello Stato italiano. In secondo luogo – che è in sostanza quello più pertinente alla vicenda in esame – va sottolineato che il giudice della Corte d’Appello debba valutare che il vizio di mente non abbia impedito la costituzione e la prosecuzione della convivenza matrimoniale (cd. matrimonio rapporto). E ciò è possibile comprenderlo attraverso il criterio formale[5] della durata[6], da ritenersi assorbito solo in presenza di vizi del consenso particolarmente gravi e impedienti l’oblatività dei coniugi. Nel caso di specie, le parti hanno convissuto vent’anni, hanno generato due figli e, tra le motivazioni della sentenza ecclesiastica, non emergeva alcun vizio di mente così gravoso da causare la invalidità del consenso; questo secondo, evidentemente, i parametri civilistici.
In conclusione, il rigetto della domanda può essere giustificato sulla base dell’assenza di un vizio di mente realmente importante sub specie clinica, poiché quest’ultimo non solo non ha impedito la prosecuzione ventennale della convivenza coniugale in ragione della sua levità, ma anche perché non è stato provato, in sede civile con gli ordinari strumenti di accertamento peritali del caso.
Nell’potesi, invece, in cui la fragilità personologica della parte[7], per completezza istruttoria, fosse stata dimostrata, in sede canonica, con perizia[8] che avesse accertato una incapacità conforme all’art. 120 c.c?
Anche se non ci è possibile compiere una valutazione aprioristica, probabilmente, si potrebbe rispondere in modo affermativo al quesito. Ciononostante, va aggiunto che la questione deve tener conto di un elemento imprescindibile, ossia che l’accertamento della incapacità matrimoniale canonica è rimessa totalmente alla decisione prudente del giudice ecclesiastico, e non già all’assoluto parere psicologico o psichiatrico del perito che svolge una funzione ausiliaria, atteso che, come la tradizione romanistica insegna, iudex peritus peritorum est, nel processo.
[1] Si v., a tal proposito, per il vizio di mente, l’art. 120 c.c.: “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque caua, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio”. Al di là della formulazione specifica della norma, andrebbe, a nostro avviso, posta l’attenzione sul criterio valutativo clinico differente, posto alla base degli strumenti di accertamento adottati in foro civile e in foro canonico; differenze che derivano, principalmente, dalla matrice giuridica di queste due realtà giuridiche. Ancorchè il parere clinico del perito ecclesiastico, infatti, debba fondarsi sul criterio antropologico cristiano che, valutando la persona nella sua totalità, richiede che per il matrimonio sia sufficiente un grado minimo di comprensione e di assunzione degli obblighi del matrimonio, essendo quest’ultimo il banco di perfezionamento delle attitudini e dell’amore oblativo coniugale, in ambito civile così non è. Infatti, in quest’ultima sede, la pronuncia di incapacità deve essere necessariamente preceduta da una diagnosi di patologia o di menomazione del soggetto, ove in ambito canonico, pur valendo analogamente tale criterio, non è il solo ad essere preso in considerazione, concorrendo questo con le ipotesi di grave anomalia che, pur essendo clinicamente più lievi, risultano incidenti sulla capacità discretiva e di assunzione degli uffici coniugali, rendendo impossibile la costituzione di una comunità di vita matrimoniale (anche se essa risulti dagli atti della causa molto ampia, sotto il profilo temporale).
[2] Circa le perizie canoniche, in riferimento all’ordinanza n. 32148 del 2023, va ribadito che – diversamente da quanto possa credersi – l’iter di accertamento clinico espletato nei giudizi di nullità matrimoniale canonica non si distanzia affatto dal quello seguito in foro statale, in termini di rigore e di certezza dell’esito. E ciò sia in riferimento al mezzo cui si fa ricorso, consistente nella perizia psicologica e psichiatrica (ove a fondamento di quest’ultima vengono posti anche i test psicodiagnostici del caso) sia in riferimento ai parametri valutativi, compiuti secondo gli standard previsti dalla scienza medica. Per questa ragione, alcuni avvocati rotali hanno discusso e si sono interrogati sulla menzionata pronuncia e su quanto essa non abbia tenuto conto dell’effettività della tutela del rigore processuale adottato dal giudice ecclesiastico in caso di indagini sulla incapacità di assumere gli oneri o sul grave difetto di discrezione di giudizio della parte, come nel caso di specie. Oltre a ciò, ci si chiedeva se fosse opportuno che la Corte d’Appello si pronuciasse su questo aspetto sostanziale, che prescinde ampiamente dai compiti che le sono propri e che devono limitarsi a vaglio di formale di legittimità, attinenti cioè al rispetto dei principi che regolano il giusto processo.
[3] E ci si riferisce, a tal proposito, alle sentenze più e meno recenti della Cassazione (presenti sul sito di quest’Associazione ONDIF), con cui si fissano i criteri di presentazione della domanda di delibazione. Se, ovviamente, la diffusione, tramite massime e commenti, è indubbiamente utile onde evitare domande di riconoscimento infondate, aggravando inutilmente il carico processuale delle Corti, è vero anche che tale diffusione debba poi essere correttamente interpretata e calata nella fattispecie concreta del caso.
[4] In riferimento al Codice di diritto canonico, il can. 1095 stabilisce che: “Sono incapaci a contrarre matrimonio: […]2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.
[5] “Formale”, poiché la Corte d’Appello non può entrare nel merito della decisione del giudice del Tribunale ecclesiastico o della Rota Romana.
[6] Sulla ultratriennalità del coniugio, la Cassazione, con la nota sentenza n. 16379, del 17 luglio 2014, si pronunciò in senso restrittivo rispetto al riconoscimento delle decisioni di nullità matrimoniale canonica in sede statale, seppur con le dovute eccezioni, poc’anzi accennate. Seguirono ad essa ulteriori pronunce, senz’altro mitigative rispetto alla linea processuale stabilita nel 2014 che, tuttavia, non hanno determinato un orientamento univoco circa la valutazione del concetto di incapacità canonica. Quest’ultima non è ancora pienamente accolta, specie se si presenta sotto la specie di immaturità psico-affettiva, ritenuta quale instabilità più d’ordine emotivo temporanea, che come vizio del consenso grave. Tale considerazione, tuttavia, non è condivisibile, poiché l’immaturità psico-affettiva viene verificata da emergenze istruttorie capillari, all’esito dell’indagine sulla biografia clinica e familiare della parte, nonché della perizia clinica, intesa come completamento della prudente valutazione da parte del giudice della sussistenza dei criteri di gravità e antecedenza della immaturità in questione. Nulla di meno, se non di più, rispetto a quanto si compie in Foro civile!
[7] A nostro avviso, tenuto conto del contesto sociale attuale, in cui vi è piena libertà di scegliere o meno il matrimonio, essendo di rado condizionabile la decisione, ci si chiede se non vi sia stata nella parte una fragilità così determinante da viziarne il consenso. Probabilmente, a fare la differenza, nella gerarchia delle prove, sarebbe stata proprio la perizia, a supporto di una eventuale incapacità.
[8] Avanziamo questa ipotesi, atteso che dal testo integrale della sentenza non pare che sia intervenuta perizia di accertamento canonica sulla parte istante, atteso che, talvolta, per l’evidenza istruttoria del caso, il tribunale ecclesiastico può ritenerla superflua, alla luce di altri rilievi probatori clinici presenti in atti.
editor: Fossati Cesare
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