Gli accordi patrimoniali in sede di separazione consensuale sono revocabili sussistendo i presupposti di cui all’art 2901 c.c. Corte d’Appello di Bologna, sent. 13 novembre 2025

Giovedì, 11 Giugno 2026
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Merito Sezione Ondif di Modena
CdA Bologna sentenza 13.11.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I contratti regolatori della crisi coniugale mantengono la propria autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e possono essere aggrediti dai terzi creditori con l’azione di simulazione assoluta o con l’azione revocatoria. L’art. 2901 c.c. tutela infatti il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo, tanto che sono assoggettabili ad azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene.
Alla luce dell’orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, ritenersi che l’atto attributivo dell’indennizzo in favore del coniuge con funzione compensativo – perequativo, contenuto nel verbale di separazione consensuale, sia assoggettabile all’azione revocatoria esperita dai creditori del marito, in quanto atto avente natura dispositiva del patrimonio del loro debitore a prescindere dalla funzione asseritamente assolta per il suo tramite.
Conseguentemente o in via gradata, vanno dichiarate inefficaci ai sensi dell’art. 2901 c.c. anche le due ipoteche giudiziali iscritte in favore della moglie sul patrimonio immobiliare del disponente.

Rif. Leg. Art. 2901 c.c.

Separazione consensuale – Accordi patrimoniali – Azione revocatoria – Inefficacia

editor: Fossati Cesare