Affido esclusivo alla madre e incontri protetti con il padre in ipotesi di totale assenza morale e fisica del genitore nella vita della figlia. Tribunale di Livorno, sent. 22 aprile 2026

Lunedì, 25 Maggio 2026
Giurisprudenza | Minori | Affidamento dei figli | Merito
Tribunale Livorno, Sent., 22/04/2026, n. 374 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ipotesi di totale assenza non solo morale, ma anche fisica del padre - irreperibile - nella vita della bambina sin dalla tenera età, con conseguenti gravi ripercussioni sul rapporto con la figlia, inesistente e limitato a saltuarie e discontinue conversazioni telefoniche, il più idoneo a salvaguardare gli interessi della minore è il regime dell'affido esclusivo alla madre, l'unica e valida figura genitoriale di riferimento per la bambina. Pro veritate, l'assenza del padre non risulta essere elemento disturbante al percorso di vita della minore, a ciò rilevando il nuovo contesto familiare nel quale la bambina è pienamente integrata, sereno e collaborativo, costituito, oltre che dalla madre, dal nuovo compagno di quest'ultima e dalla sorellina più piccola, tutti elementi che contribuiscono a rendere la bambina tranquilla e serena, come rilevato dal Servizio Sociale e come emerso in sede di ascolto.

La scelta dell'affidamento esclusivo appare sotto ogni profilo l'unica adeguata all'interesse prioritario della minore, disponendosi a tal fine che la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, il tutto in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.

In ordine al regime di frequentazione della minore con il padre, tenuto conto della lunga assenza e della mancanza di alcun rapporto pregresso, nella ipotesi in cui il genitore chieda di incontrare la bambina, va confermato quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori ex 473 bis 22 c.p.c., ovvero che gli incontri avvengano alla presenza della madre e previo accordo con la medesima, tenendo conto anche del desiderio della figlia. Ferma la previsione del contributo paterno al mantenimento della minore.

Affido esclusivo – Assenza paterna morale e fisica del padre – Benessere della minore – Volontà della figlia – Incontri protetti – Contributo al mantenimento della minore 

editor: Fossati Cesare