La cultura dell’impunità nella violenza contro le donne tra tutela normativa e ineffettività della protezione, di Alexia Delzenne

Abstract

La nozione di cultura dell’impunità consente di leggere la violenza contro le donne non solo come somma di condotte individuali, ma anche come possibile esito di ritardi, sottovalutazioni, inerzie istituzionali e risposte giudiziarie non sempre tempestive o coordinate.
In questa prospettiva, l’impunità non coincide soltanto con l’assenza di condanna, ma anche con quella zona grigia in cui la tutela esiste sul piano formale e tuttavia non si traduce in protezione effettiva.
Il contributo esamina la matrice sovranazionale del tema, a partire dalla Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per poi soffermarsi sul sistema italiano e sulle ricadute nel diritto di famiglia, dove la violenza rischia talvolta di essere neutralizzata nella categoria del “conflitto”, con effetti gravi sulla tutela delle donne e dei minori.

Lunedì, 4 Maggio 2026
Dottrina | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Genova
Delzenne_La cultura dell'impunità Delzenne_La cultura dell'impunità

Introduzione

Oggigiorno, parlare di violenza contro le donne non significa più soltanto interrogarsi sulla gravità delle singole condotte o sulla severità della risposta sanzionatoria ma sempre più spesso significa misurarsi con un dato ulteriore e più scomodo: la distanza tra la tutela proclamata dall’ordinamento e la protezione realmente assicurata nella vita concreta delle vittime. Ed è proprio in questo scarto che si inserisce la nozione di cultura dell’impunità, espressione che non rinvia unicamente all’assenza di condanna penale, ma anche a quell’insieme di ritardi, sottovalutazioni, inerzie istituzionali e risposte frammentarie che finiscono per rendere la violenza tollerabile, ripetibile e, in definitiva, socialmente e giuridicamente meno visibile di quanto dovrebbe essere.
La cornice sovranazionale è, sotto questo profilo, chiarissima.
La Convenzione di Istanbul non si limita a chiedere agli Stati di punire la violenza contro le donne, ma impone loro di esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, sanzionare e riparare gli atti di violenza rientranti nel suo ambito di applicazione.
Il baricentro, dunque, non è collocato soltanto sul momento repressivo, bensì sulla qualità complessiva della risposta pubblica ossia, la capacità di intercettare il rischio, la tempestività dell’intervento, l’effettività delle misure di protezione, il coordinamento tra autorità e l’adeguatezza della presa in carico.
In questa prospettiva, l’impunità non è un incidente marginale del sistema ma il sintomo di una protezione che, pur formalmente esistente, non riesce a farsi concreta.
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha reso questo passaggio ancora più netto. Nella sentenza cardine Opuz c. Turchia la Corte ha riconosciuto che il fallimento delle autorità nel proteggere la ricorrente e sua madre dalla violenza domestica aveva inciso anche sul diritto all’eguale protezione della legge; così come in Talpis c. Italia ha censurato l’inadeguatezza della risposta statale, ravvisando una situazione di sostanziale impunità favorita dalla passività giudiziari e in Landi c. Italia ha nuovamente stigmatizzato l’inerzia delle autorità di fronte a violenze reiterate poi sfociate in esiti drammatici. Ne emerge così una linea interpretativa coerente: quando la violenza è nota, o ragionevolmente conoscibile, e l’apparato pubblico non reagisce in modo adeguato, l’omissione istituzionale diventa parte del problema.
Nel contesto italiano, il tema si presenta con particolare urgenza.
Il legislatore è intervenuto più volte, dal cosiddetto Codice Rosso del 2019 alle successive disposizioni del 2023, sino alla legge del 2025 che ha introdotto il delitto di femminicidio e ulteriori misure di contrasto e tutela.
Eppure, il progressivo rafforzamento normativo, pur significativo, non esaurisce il problema. La questione decisiva resta capire se l’aumento degli strumenti giuridici corrisponda davvero a un innalzamento della soglia di protezione effettiva oppure se permangano, nella prassi, zone di ritardo, opacità e frammentazione che continuano ad alimentare proprio quella cultura dell’impunità che il sistema dichiara di voler combattere. Proprio qui il tema assume una rilevanza particolare anche per il diritto di famiglia.
La violenza, infatti, non resta confinata nel perimetro penalistico, ma attraversa l’affidamento, la regolazione dei contatti, l’ascolto del minore, la valutazione delle capacità genitoriali e, più in generale, il modo in cui il conflitto familiare viene letto e qualificato. Ogni volta che la violenza viene banalizzata come mera conflittualità, ogni volta che il rischio viene scisso dalla decisione civile, ogni volta che la protezione arriva tardi o in forma parcellizzata, il diritto smette di svolgere la funzione di presidio e rischia di trasformarsi, suo malgrado, in uno dei luoghi nei quali l’impunità si riproduce.


continua

editor: Fossati Cesare