Comodato precario tra coniugi e usucapione: restituzione ad nutum, onere di prova del danno e sospensione dei termini - Trib. Bari, Sez. III, sent.16 settembre 2025 n. 3201

Lunedì, 20 Aprile 2026
Giurisprudenza | Merito | autonomia privata e contrattuale | Casa coniugale | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Bari
Tribunale Bari, Sez. III, sentenza 16 settembre 2025 n. 3201 – Giudice Tarantino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
Il comodato gratuito di immobile concluso tra coniugi per finalità di solidarietà familiare, senza determinazione del termine e senza che lo stesso sia desumibile dall’uso convenuto (anche se l’immobile è adibito a studio professionale), integra un comodato a tempo indeterminato ex art. 1810 c.c., con conseguente diritto del comodante di ottenere la restituzione ad nutum e configurazione, dopo la richiesta, di detenzione sine titulo del comodatario.
Il risarcimento del danno da mancato godimento del bene non è in re ipsa, richiedendo allegazione e prova (anche presuntiva) della perdita di una concreta possibilità di godimento fruttifero. Il comodatario non può usucapire il bene in difetto di atti univoci di interversione del possesso, essendo irrilevanti, a tal fine, la mera mancata restituzione e l’esecuzione di lavori o il pagamento di spese connesse all’uso; inoltre, in costanza di matrimonio, i termini utili all’usucapione restano sospesi ai sensi degli artt. 1165 e 2941, n. 1, c.c.
 
Il proprietario aveva concesso alla moglie in costanza di matrimonio e in regime di separazione dei beni, un appartamento in comodato gratuito verbale e senza termine, affinché vi svolgesse l’attività di odontoiatra. Intervenuta la separazione giudiziale, il comodante richiedeva nel maggio 2011 la restituzione dell’immobile, rimasta inevasa; agiva quindi per la restituzione e per il risarcimento del danno da mancato godimento. La comodataria resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento dell’usucapione della proprietà (o, in subordine, di usufrutto/uso), deducendo un godimento esclusivo e lavori di ristrutturazione, nonché pagamento di spese e partecipazione alle assemblee condominiali.
Accolta la domanda di rilascio/restituzione dell’immobile: comodato verbale gratuito senza termine qualificato come comodato precario ex art. 1810 c.c., con restituzione ad nutum.
Rigettata la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento: difetto di allegazione e prova della perdita di una concreta possibilità di godimento fruttifero.
Rigettata integralmente la riconvenzionale di usucapione.
 
Separazione – Accordi fra coniugi - Comodato precario - Comodato tra coniugi - Restituzione ad nutum - Detenzione sine titulo - Danno da mancato godimento non in re ipsa – Usucapione - Possesso vs detenzione - Interversione del possesso (interversio possessionis) - Sospensione prescrizione tra coniugi - Spese del comodatario – Rif. Leg. art. 1165, 1808, 1810 e 2941 n. 1 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria