Beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi - Corte di Giust. Trib. 2°, Sicilia, Sez. IX, sent. 30 dicembre 2025 n. 9008

Mercoledì, 11 Marzo 2026
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Aspetti fiscali e previdenziali | Merito Sezione Ondif di Palermo
Corte di Giust. Trib. 2°, Sicilia, Sez. IX, sentenza 30 dicembre 2025 n. 9008 - Pres. Petrucci, Cons. Rel. Vita per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al
mancato raggiungimento di accordi, posto che la "ratio" dell'agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva.

Aspetti fiscali - Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio -Divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi - Rif. Leg. art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.

editor: Cianciolo Valeria