Separazione. Quando sono ripetibili le somme pagate a titolo di ratei di mutuo? - Tribunale di Latina, Sez. I, Sent., 17 febbraio 2026, n. 375
In relazione alla domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di ratei del mutuo, le somme versate dal coniuge prima della separazione non possono essere oggetto di restituzione perché corrisposte in adempimento di un'obbligazione naturale, in osservanza di quanto statuito dall' art. 143, comma 3, c.c., in virtù del quale durante il matrimonio entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Per gli importi, invece, successivi allo scioglimento della comunione dei coniugi, coincidente con l'ordinanza presidenziale ex art. 191 c.c., potranno essere ripetibili, a condizione che l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
Regime patrimoniale famiglia - Separazione dei coniugi - Casa coniugale – Mutuo; Rif. Leg. Artt. 143 e 191 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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