Il singolo genitore esercente la responsabilità genitoriale è pienamente legittimato a ricorrere per l’esercizio del diritto allo studio del figlio minore disabile, senza necessaria autorizzazione del giudice tutelare. Tribunale di Vallo della Lucania, Sent. 7 gennaio 2026
Stante la giurisdizione del Giudice Ordinario nelle fattispecie di discriminazione indiretta del minore portatore di handicap censurabile ai sensi dell’art. 2 della L. n. 67 del 2006, con conseguente applicabilità delle norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall'art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso promosso dal genitore esercente la responsabilità sul minore affetto da disabilità per l'assegnazione di un insegnante di sostegno qualificato è considerato atto di ordinaria amministrazione, attenendo, l’azione così instaurata, alla gestione del diritto fondamentale dell’istruzione del minore, che non comporta alcun pregiudizio allo stesso. Invero, in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Da ciò consegue che la legittimazione è piena non essendo necessaria alcuna autorizzazione del giudice tutelare affinché un solo genitore compia un atto di ordinaria amministrazione, peraltro, nel pieno interesse del minore.
Peraltro, non può considerarsi inadempiente sul piano soggettivo l'Istituto privato che ha fatto quanto possibile, in un ristretto lasso di tempo, per assumere una figura professionale che avesse le caratteristiche per svolgere attività di sostegno, ma soprattutto perché si è adeguato, quanto più possibile, pur non essendone del tutto obbligato, alle buone prassi, alle circolari e alle modalità di assunzione praticate anche nel settore pubblico, così collocandosi nello standard di tutela dei diritti fondamentali del disabile e realizzando il c.d. accomodamento ragionevole.
La Scuola, tra scegliere di fornire una figura professionale di sostegno all'alunno non specializzata e scegliere di attendere - anche mesi - per l'assunzione di una figura specializzata, ha coscientemente scelto di adempiere per non lasciare il minore privo di tutela e, soprattutto, di "sorveglianza".
Rif. Leg. Artt. 320, 1176, 1375, c.c.; Art. 32 Cost.; Art. 28 D. Lgs 1° settembre 2011 n. 150
Rappresentanza del minore – Legittimazione –Autorizzazione del Giudice Tutelare– Diritto allo studio – Inadempimento
editor: Fossati Cesare
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