Mantenimento del figlio maggiorenne disabile: l’Assegno unico universale percepito dal genitore convivente va valutato nella quantificazione del contributo a carico dell’altro genitore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 giugno 2026 n. 19359

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 giugno 2026 n. 19359 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e affetto da disabilità, il giudice deve valutare, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 4, n. 1, e 337-septies, comma 2, c.c., anche l’eventuale percezione, da parte del genitore convivente, dell’Assegno unico e universale spettante per il figlio disabile. Tale emolumento, trattandosi di sostegno pubblico destinato a far fronte ai bisogni e alle esigenze del figlio, incide sulla valutazione attuale delle sue necessità e, dunque, sulla misura del contributo di mantenimento dovuto dall’altro genitore, pur non rilevando ai fini della determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge. Ne consegue che l’omesso esame di tale fatto, ove dedotto e discusso tra le parti, integra vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se suscettibile di incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

Divorzio - Figlio maggiorenne non economicamente indipendente - Figlio disabile - Assegno unico e universale - Contributo al mantenimento - Genitore convivente - Assegno divorzile - Rif. Leg. artt.156, 337-ter, 337-septies, 2697, 2729 cod. civ.; artt. 116, 132, 342, 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.; artt. 3 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria