La suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 gennaio 2026, n. 1008

Lunedì, 26 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Affidamento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 gennaio 2026, n. 1008; Pres. Giusti, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, ha natura tendenziale. Invero, l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente, salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione, non può essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso e privato del tutto di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa.


Affidamento condiviso - Tempi di frequentazione del genitore non collocatario - Provvedimenti riguardo ai figli minori; Rif. Leg. Art. 337ter c.c. e art. 8 CEDU

editor: Ferrandi Francesca