No al trasferimento del minore da un istituto scolastico all’altro in conseguenza del collocamento presso la madre. Corte d’Appello di Potenza, ordi. 16 ottobre 2025
In base alla valutazione sommaria propria della sede cautelare, sussistenti i presupposti di legge, va sospesa l’efficacia esecutiva dell’ordinanza reclamata nella parte in cui il Tribunale ha autorizzato i servizi sociali ad attuare il trasferimento del minore per l’anno scolastico in corso, da un istituto di istruzione superiore ad un altro, in conseguenza del collocamento presso la madre.
Sotto il profilo del fumus boni iuris occorre valorizzare, anche in ragione delle peculiarità tipiche dei disturbi dello spettro autistico che suggeriscono di mantenere immutato lo status quo, se rassicurante e proficuo per colui che ne risulta affetto, il principio della continuità scolastica rispetto ad un istituto frequentato già da un anno con risultati soddisfacenti e il cui specifico indirizzo (informatico e delle telecomunicazioni) non sarebbe rinvenibile in altra realtà scolastica. Né tale esigenza può pregiudicare quella altrettanto meritevole della creazione di un rapporto di fratellanza con l’altro minore della coppia, tenuto conto anche dell’importante divario di età tra i due fratelli.
Quanto al periculum, l’eventuale esecuzione dell’ordinanza gravata esporrebbe il minore ad un grave danno, rappresentato dal contraccolpo psicologico, decisamente da scongiurare insito nel repentino cambiamento.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c; Art. 473-bis.24 c.p.c.
Reclamo – Sospensiva – Fumus boni iuris – Collocamento presso la madre - Continuità della frequenza scolastica – Rapporto di fratellanza - Periculum in mora – Contraccolpo psicologico
*Si ringrazia l'avv. Lucia Maffei per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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