Qual è l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti? - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 27 aprile 2026, n. 15020

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 27 aprile 2026, n. 15020; Pres. De Amicis, Rel. Biondi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito. Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 c.p. L'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, qualora sistematico e tale da determinare all'interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni e di afflizione degli stessi, integra il più grave delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p.


Scuola – Minori – Abuso dei mezzi di correzione – Maltrattamenti – Differenze; Rif. Leg. Artt. 571 e 572 c.p.

editor: Ferrandi Francesca