La madre è autorizzata all’iscrizione scolastica dei figli nel Comune in cui vivono anche in difetto del consenso del padre se ciò risponde all’interesse dei minori. Tribunale di Lecce, decr. 25 febbraio 2026
La nota di Stefano Sinisi a questa pagina
Considerata l’imminenza del termine entro cui procedere all’iscrizione alla Scuola primaria della figlia minore e rilevata la mancanza di tempi tecnici immodificabili necessari ai fini di una preventiva instaurazione del contraddittorio, attendendo i quali un provvedimento autorizzatorio giungerebbe del tutto inutilmente, con grave e irreversibile compromissione del superiore e intangibile interesse della prole minore;
vista l’intrinseca irragionevolezza e la sostanziale abusività del fermo diniego immotivatamente espresso dal padre anche in considerazione del fatto che il singolo genitore non può abusare della propria responsabilità genitoriale, impedendo l’adozione di iniziative e/o il compimento di singoli e specifici atti di evidente utilità per la prole minore; tanto premesso, la madre va autorizzata, con effetto immediato, ad iscrivere, relativamente al prossimo anno scolastico, i figli minori alla Scuola Primaria del Comune in cui essi vivono, anche in difetto del consenso del padre.
Rif. Leg. Art. 473-bis.15 c.p.c.; Art. 337-ter c.c.
Provvedimenti a tutela del minore – Atteggiamento ostruzionistico del genitore – Esigenza di provvedere tempestivamente – Pregiudizio per il minore – Autorizzazione inaudita altera parte – Interesse del minore



