Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 01 dicembre 2025, n. 31373
Il coniuge danneggiato dall'uccisione dell'altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di "ordinaria" intensità); in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l'esclusione o la riduzione del risarcimento). Al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l'altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi; la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli – la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare.
Morte del coniuge separato – Liquidazione e valutazione - Risarcimento del danno - Valutazione delle prove; Rif. Leg. Artt. 2043 e 2059 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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