La moglie separata non assegnataria è tenuta a rilasciare la casa coniugale di proprietà del marito, indennizzandolo per il mancato godimento del bene. Tribunale di Sciacca, sent. 10 ottobre 2025
Qualora la sentenza dichiarativa della separazione coniugale, passata in giudicato, abbia rigettato la specifica domanda spiegata dalla moglie avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, di cui è esclusivo proprietario il marito ricorrente, salva l'esistenza di altro titolo legittimante non addotto né allegato dalla convenuta, la detenzione della predetta unità immobiliare da parte di quest’ultima è "sine titulo", non essendo altrimenti giustificata né da un contratto di locazione, né da un contratto di comodato.
Conseguentemente, a prescindere dalla dedotta impossibilità economica a reperire altro immobile ad uso abitativo, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione e il diritto di fare propri i frutti civili derivanti dal godimento dell’immobile, di cui, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio il proprietario non ha potuto disporre, con diritto ad essere indennizzato con una somma mensile idonea a soddisfare il danno subito per la mancanza di disponibilità del bene e per l'impossibilità di conseguirne l'utilità, anche solo potenziale.
Rif. Leg. Art. 337-sexies c.c.
Assegnazione della casa coniugale – Diniego – Occupazione sine titulo – Rilascio – Indennizzo per il mancato godimento del bene
editor: Fossati Cesare
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