L’assenza di un ordine di rilascio in sede di separazione non legittima l’ex coniuge a rimanere nell’immobile in comodato. Tribunale di Torino, sent. 15 ottobre 2024
L’assenza di un ordine di rilascio nell’ambito del provvedimento in sede di separazione coniugale non legittima il convenuto a rimanere nella porzione immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito dalla madre della ex coniuge, in quanto alcun diritto è stato ivi attribuito e la richiesta di restituzione effettuata dalla comodante a norma dell’art. 1810 c.c. è da ritenersi legittima atteso il lungo periodo di tempo trascorso.
Del resto, anche nella ipotesi in cui il comodato fosse stato concesso per consentirgli di poter trascorrere del tempo con la figlia della comodante, il convenuto non se ne sarebbe potuto “servire in conformità al contratto” ex art. 1809 c.c. atteso il drastico peggioramento dei rapporti personali dei coniugi.
Da ciò consegue l’accoglimento della domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto di comodato e la condanna del convenuto al rilascio immediato della porzione dell’immobile nella disponibilità di parte ricorrente.
Per contro, in difetto di prova e attesa la contumacia di parte convenuta (da cui consegue l’inapplicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.), non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno per illegittima detenzione.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, allegando determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.
Rif. Leg. Artt. 1809, 1810 c.c.
Immobile in comodato d’uso gratuito – Recesso ad nutum – Restituzione – Uso in conformità del contratto - Separazione coniugale – Rilascio – Danno emergente – Lucro cessante – Risarcimento – Prova
editor: Fossati Cesare
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