Responsabilità vicaria dei genitori e criteri di valutazione del comportamento del minore - Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 ottobre 2025 n. 26798
Nel contesto della responsabilità cosiddetta “vicaria” dei genitori nei confronti dei figli minori, la questione centrale che si pone riguarda la possibilità di una ulteriore riduzione del risarcimento del danno subito iure proprio dai genitori, ad esempio in casi di eventi tragici come la morte del figlio conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tale risarcimento potrebbe già essere stato ridotto in forza dell’applicazione dell’art. 1227, comma primo, prima parte, del codice civile, allorché la condotta del danneggiato sia stata ritenuta concausa dell’evento dannoso.
In questa prospettiva, la Corte stabilisce che, per valutare se procedere a una ulteriore riduzione del risarcimento, occorre unicamente accertare se la vittima abbia posto in essere un comportamento illecito. Ciò significa valutare se tale condotta sia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta imposta da norme di legge, senza che assumano rilevanza l’età del danneggiato o il suo eventuale stato di incapacità di intendere e di volere.
Pertanto, il giudizio sulla condotta della vittima minore deve essere compiuto in termini oggettivi, riferendosi esclusivamente all’eventuale contrasto con norme positive, e non tenendo conto di elementi soggettivi quali l’età o la capacità di intendere e di volere. Solo in presenza di un comportamento illecito in senso oggettivo sarà possibile procedere ad una riduzione ulteriore del risarcimento nei confronti dei genitori iure proprio.
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La Corte ha enunciato i principi di diritto che seguono:
1) In tema di responsabilità cd. “vicaria” dei genitori del minore, ai fini della (ulteriore) riduzione del risarcimento del danno subito iure proprio (nella specie, morte del figlio per assunzione di sostanza stupefacente) e già ridotto in applicazione del comma primo, prima parte, dell'art. 1227 c.c. per essere stata ritenuta la condotta del danneggiato concausa dell’evento di danno, deve valutarsi esclusivamente se quest’ultimo abbia tenuto o meno un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità.
2) La norma di cui all'art. 1227, comma 1, prima parte c.c. ha riguardo all’accertamento del nesso di causalità materiale, onde l’eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo.
L'eventuale condotta della vittima incapace, deve - pertanto – essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, qualora non integri gli estremi di un autonomo fatto illecito, assorbe ogni rilievo circa la condotta del soggetto tenuto alla sua sorveglianza sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, operando invece su di un piano esclusivamente oggettivo e materiale.
3) Il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, restando peraltro esclusa – nell’ipotesi in cui la condotta concorrente della vittima non abbia il carattere dell’illecito, giusta il principio di cui all’art. 2048 c.c. - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro ipotetico concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando.
Responsabilità civile - Minori – Illecito – Concorso di colpa del minore - Responsabilità dei genitori – Condotta del danneggiato concausa dell’evento di danno - Culpa in educando ovvero in vigilando - Risarcimento dei danni iure proprio - Rif. Leg. artt. 1223, 1227, 2048 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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